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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative

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3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso

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2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.

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3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti degli altri Stati comunitari, può effettuare ispezioni presso le societa' indicate nel

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2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.

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1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state

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4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

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3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

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3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

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2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

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3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano

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4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

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4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

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2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

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3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

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6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione

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4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di

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2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

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3. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli

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1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

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8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art

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2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire

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3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 65.

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4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque

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1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta

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; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

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d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

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3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere

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4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire

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5. La corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche

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2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella

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6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può

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2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione

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4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di

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2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi

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2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti

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3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle

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8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare

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1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili

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1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare

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2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze

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, può disporre la sospensione dell'attività anche di singole sedi secondarie.

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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

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sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi

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4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro

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2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche

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quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

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2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma

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